Simonetti: nuove norme per la vita tecnica degli impianti a fune • Roberto Simonetti

Simonetti: nuove norme per la vita tecnica degli impianti a fune

Inserita lunedì, 20 Ottobre 2014 | da: roberto simonetti
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Nel Decreto Sblocca Italia, dopo un iter partito già dalla scorsa legislatura, si è provveduto ad aggiornare la norma relativa alle tempistiche per la vita tecnica degli impianti a fune. Iniziammo già la scorsa legislatura come Associazione Parlamentari Amici della Montagna a proporre emendamenti a varie proposte di legge. Finalmente dopo tanta opera di convincimento oggi in aula alla Camera approda un testo di legge che prevede l’approvazione dell’art. 31 bis inserito in fase emendativa durante i lavori di Commissione. Tale modifica consente una variazione dei termini relativi alla scadenza della vita tecnica anche agli impianti a fune, previa verifica di idoneità, la cui vita tecnica è scaduta da non oltre due anni. La vicenda degli impianti  di Biella – Oropa è molto stratificata ma sono fiducioso che possa rientrare  in questa casistica.

On. Roberto Simonetti

Decreto  Legge 133/14 –  Sblocca Italia
ARTICOLO 31-bis.
(Operatività degli impianti a fune).
1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari
di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla
scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune,
non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle
verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al
comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga
prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono
godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità
ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali.
3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli
impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista
dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza
dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

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