Proroga dei termini per l´esercizio della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale del 17/05/2011 • Roberto Simonetti

Proroga dei termini per l´esercizio della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale del 17/05/2011

Inserita sabato, 9 Giugno 2012 | da: roberto simonetti
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ROBERTO SIMONETTI. Signor Presidente, la ringrazio per la possibilità di realizzare questo
intervento. Inizio subito dicendo che, quanto alla visione della proroga in esame e rispetto a quanto
ha detto sin d’ora l’onorevole Causi, anche la Lega Nord ha una visione positiva in funzione di
un’attuazione completa del percorso di riforma fiscale del nostro Paese.
Infatti, l’approvazione del presente disegno di legge si rende necessaria per consentire il
completamento del processo di attuazione della legge delega, la n. 42 del 2009 in materia di
federalismo fiscale, fissato al 21 maggio di questo anno (24 mesi dalla sua entrata in vigore). È già
stato ricordato prima dal correlatore che il Governo propose un termine di tre anni (nel 2009,
quando si votò questa legge delega), mentre la sinistra propose addirittura due anni in meno (un
anno); si optò per la soluzione di due anni, e adesso giustamente si arriva al terzo anno per
l’esercizio della delega. Oggi sono stati emanati cinque decreti legislativi; li ricordo proprio per
evidenziare l’enorme mole di lavoro che il Parlamento e le Commissioni hanno fatto in funzione di
una rivisitazione totale del sistema fiscale degli enti locali e delle regioni: il n. 85 del 2010,
concernente il federalismo demaniale; il n. 156 del 2010, sull’ordinamento transitorio di Roma
capitale); il n. 216 del 2010 relativo alla determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città
metropolitane e province; il n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale; il n. 68 del
2011 (dell’inizio di questo mese) in riferimento all’autonomia tributaria di regioni e province, e di
costi standard nel settore sanitario.
La Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni Bilancio dei due rami del
Parlamento concluderanno l’esame dello schema di decreto legislativo in materia di risorse
aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (già votato in
Commissione bicamerale, al Senato, e questa settimana all’esame della V Commissione della
Camera). Abbiamo già avviato lo schema relativo alla normalizzazione dei sistemi contabili e dei
bilanci di regioni e di enti locali con l’audizione oggi della Ragioneria dello Stato e della Corte dei
conti. Un ulteriore schema di decreto legislativo è relativo alla definizione dei meccanismi
sanzionatori e premiali per gli enti locali, nonché all’istituzione della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, che è stato invece approvato in via preliminare dal Consiglio
dei Ministri il 30 novembre scorso, ma che non è ancora stato trasmesso alle Camere.
Nonostante il processo di attuazione sia quindi a buon punto, vi è la necessità di garantire tempi di
esame tali da assicurare un adeguato approfondimento dei contenuti degli schemi di decreto
adeguato alla complessità delle materie da trattare e alla volontà politica di raggiungere, è doveroso
fare quindi questa proroga (cui ci accingiamo attraverso questo dibattito e questa votazione). È
inutile sottolineare che il federalismo, seppur nella sola componente fiscale (quella attuale),
costituisce l’obiettivo primario della Lega Nord fin dalla sua nascita, e la sua completa attuazione
non è solo auspicabile ma addirittura necessaria per la sopravvivenza economica stessa dello Stato.
Fa parte dei punti salienti del Semestre europeo l’obiettivo di dare una fiscalità certa e ordinata
dell’intero Paese. Al fine di garantire che l’esame da parte della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale avvenga con il dovuto approfondimento, specialmente in
relazione alla complessità della materia o all’andamento dei lavori, l’articolo 3, comma 6, della
legge n. 42 prevede che su richiesta della Commissione i Presidenti delle Camere possano accordare
una proroga di 20 giorni per l’espressione del parere. In tal caso il termine finale per l’esercizio della
delega è prorogato quindi di 20 giorni.
La complessità delle materie da trattare e la necessità di realizzare il più ampio consenso
istituzionale parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi hanno messo in luce quanto il termine
per l’esercizio della delega stessa, fissato in 24 mesi, risulti limitato rispetto all’obiettivo di
completare in maniera adeguata l’ampia e complessa riforma mediante la decretazione delegata. La
prassi, tra l’altro, ha altresì rilevato l’insufficienza del termine dei 60 giorni previsto in via ordinaria
per l’espressione del parere parlamentare. Infatti, la Commissione parlamentare ha in più occasioni
esercitato la facoltà di richiedere ai Presidenti delle Camere di poter usufruire della proroga di 20
giorni, e talvolta abbiamo sforato anche questa proroga. Questi ultimi sono stati a loro volta – come
ricordavo – insufficienti, per esempio nell’iter dell’esame dello schema del decreto legislativo in
materia di federalismo fiscale municipale, allorché in ambito parlamentare tra l’altro è emersa anche
l’esigenza di richiedere al Governo di non avvalersi della facoltà di procedere in assenza dei pareri
parlamentari alla scadenza del termine già prorogato di venti giorni, se non dopo ulteriori 6 giorni.
L’intervento legislativo in esame prevede: una proroga di 6 mesi (da 24 a 30 mesi) del termine per
l’adozione da parte del Governo dei decreti attuativi; l’estensione, da 60 a 90 giorni, del termine per
l’emanazione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo
fiscale che, quindi, non potrà più richiedere la proroga dei venti giorni; la proroga di un anno (da 2 a
3) del termine per l’adozione dei decreti legislativi correttivi e integrativi; l’estensione, da 90 a 150
giorni, della proroga del termine per l’esercizio della delega qualora il termine per l’espressione del
parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della
delega medesima; la proroga di un anno (da 36 a 48 mesi) del termine per l’adozione dei decreti
istitutivi delle singole città metropolitane e di 6 mesi (da 24 a 30) del termine per l’adozione, da
parte delle regioni a statuto speciale, delle norme di attuazione degli statuti speciali.
Il comma 2 dell’articolo stabilisce che le nuove disposizioni relative all’emanazione del parere
parlamentare non si applicano ai procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai
fini dell’intesa prevista dall’articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 42 del 2009.
Vorrei ritornare parzialmente su quanto espresso poc’anzi dal rappresentante del Partito
Democratico che chiedeva una registrazione, una verifica, un coordinamento, dei testi già espressi
affinché si costruisca un completamento di questa riforma epocale. Mi compiace sentire, oggi, in
Aula, che non viene messo in discussione l’impianto costitutivo e sostanziale di questa riforma
fiscale, ma vengono richieste giustamente delle verifiche e dei coordinamenti, però all’interno della
cornice e attraverso l’utilizzo delle riforme e dei pilastri che sono stati creati grazie ad un’azione
congiunta fra Governo, Parlamento e Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo
fiscale. Questi organi hanno lavorato per la concretizzazione, attraverso l’emanazione, come
abbiamo ricordato, di vari decreti, dell’effettivo passaggio di denaro dalla spesa storica – mi riferisco
all’afflusso costante e perpetuo di risorse che lo Stato attribuiva agli enti locali senza un controllo
rigido della spesa, appianando il trasferimento attraverso un conteggio di spesa storica non
paragonato e non parametrizzato – ad uno standard di spesa che è quello che, invece, viene ad essere
costituito attraverso il federalismo fiscale. Ora lo Stato trasferirà in funzione di un costo standard, di
una spesa determinata, attraverso una ricerca di dati essenziali svolta attraverso la concretizzazione
del decreto sul calcolo dei fabbisogni e dei costi standard. La disponibilità, quindi, data da Calderoli
ad effettuare tali verifiche e tali coordinamenti non può che essere avallata dalla Lega Nord Padania
con una differenza, però, rispetto al Partito Democratico: noi esprimiamo, all’opposto di quanto
detto da Causi, un giudizio più che positivo circa l’impostazione costruita fin d’ora che necessita
esclusivamente di un semplice coordinamento aggiuntivo, ma che, nel suo insieme, non può che
essere considerata più che buona rispetto al periodo economico in cui stiamo vivendo.
La stessa enunciazione della necessità di emanare più di sessanta provvedimenti, DPCM e
regolamenti, dà significato alla complessità e a quanto grande sia la riforma che è stata messa in
campo. Non posso, quindi, che evidenziare che il coordinamento non potrà prescindere dall’IMU
solo sulla seconda casa, dalla compartecipazione dell’IVA, dalla cedolare secca sui canoni di affitto
delle abitazioni e che, quindi, non andiamo ad intaccare quanto già predisposto in sede di prima
votazione

 

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