Simonetti: Decreto sicurezza, ecco il dossier del Viminale che replica alle fake news • Roberto Simonetti

Simonetti: Decreto sicurezza, ecco il dossier del Viminale che replica alle fake news

Inserita venerdì, 4 Gennaio 2019 | da: roberto simonetti
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Mentre alcuni sindaci di sinistra cercano visibilità e ribalta nazionale sulla pelle dei cittadini onesti, il Ministro dell’interno On. Matteo Salvini ha fatto diramare un vademecum con tutte le risposte alle fake news che circolano sul tema immigrazione.

Ne riporto alcune rimandando alla lettura dell’allegato approfondimento. (CLICCA QUI PER SCARICARLO)

Che cosa cambia per chi sbarca in Italia?
Restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura,per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio Paese.
Continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria.
Oggi vengono infatti previste e tipizzate specifiche situazioni che danno diritto,per quelle motivazioni, al soggiorno nel territorio nazionale.

La protezione umanitaria è stata abolita o esiste ancora?

Continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza del passato laddove veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni indefiniti. L’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela, che comunque presupponeva casi di eccezionale e temporanea gravità. Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d. motivi umanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello straniero;
infatti, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle commissioni territoriali negli ultimi tre anni poco più di 3.200 sono state le conversioni in permessi di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari.
La gran parte degli immigrati sono rimasti in Italia inoperosi, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità.
I diritti che invece oggi vengono assicurati sono concreti e reali: restano legittimamente le vittime di tratta, le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi compie atti di particolare valore civile, nonché coloro i quali, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture.

Che incidenza hanno le nuove norme sul diritto di asilo?

Innanzitutto è bene precisare che il diritto di asilo rimane integro nel suo valore costituzionale.
Le commissioni territoriali, in presenza delle condizioni previste dalla legge, che non sono state modificate, potranno riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; il questore potrà rilasciare il permesso
di soggiorno per esigenze di carattere umanitario nelle circostanze precedentemente illustrate. Non ci sono mutamenti per quanto concerne la possibilità e i modi di presentazione della domanda di asilo, né sono cambiate le garanzie assicurate al richiedente per l’intero procedimento; anzi le innovazioni apportate rendono più veloce il riconoscimento dello status in favore di chi ne ha diritto.  Infatti, la previsione di procedure accelerate per chi proviene da Paesi di origine sicuri, nei quali è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, ovvero per chi presenta o ripresenta la domanda di asilo al solo scopo di impedire o ritardare il rimpatrio, rende possibile definire immediatamente le situazioni di coloro che hanno presentato domande pretestuose, con i connessi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.
Conseguentemente, riducendosi il numero dei richiedenti asilo in attesa di valutazione, le commissioni potranno velocizzare la trattazione e quindi la decisione, riconoscendo l’asilo a chi ne ha diritto in tempi decisamente più brevi rispetto ai circa due anni attuali. Ulteriore positivo effetto è sul sistema di accoglienza, che va quindi decongestionandosi: ancora oggi sono attive oltre 9.000 strutture, con una spesa di oltre 2,7 miliardi di euro a carico dell’erario, non tutti utili ai fini di una reale possibilità di integrazione in favore di chi ha titolo per permanere sul territorio nazionale.
Sono interventi chiave che potranno consentire nel prossimo anno di definire, anche grazie alle ulteriori disposizioni tese ad aumentare temporaneamente il numero delle Commissioni territoriali, le richieste di asilo pendenti, riportando il sistema nella sua ordinarietà, con l’obiettivo di riconoscere il diritto in pochi mesi dall’istanza.

Che fine fa lo SPRAR?

Lo SPRAR continua ad esistere, con la sua nuova denominazione: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Viene infatti mantenuta e
confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti nella proposizione e definizione delle progettualità. La rete degli enti locali aderenti allo SPRAR è notevolmente cresciuta e, ad oggi, il SIPROIMI conta su 877 progetti finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone in accoglienza.
I cambiamenti oggi previsti si inquadrano nell’ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un’ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale. Le modifiche introdotte sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti al termine dell’indagine conoscitiva sul sistema della prima accoglienza, tese a evitare, per gli immigrati che non hanno un titolo stabile di permanenza nel territorio, l’accesso indiscriminato ai percorsi di formazione finalizzati all’integrazione, con oneri gravosi a carico dell’erario.
Proprio in considerazione della più completa e avanzata accoglienza attuata nello SPRAR, oggi trasformato in SIPROIMI, oltre ai beneficiari di protezione internazionale destinati a rimanere nel nostro Paese, sono state individuate alcune categorie di stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere. Rientra in tale ambito chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima
di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione.

 

Sarà più facile l’allontanamento di chi non ha titolo per restare in Italia?

Sarà sicuramente più facile l’allontanamento dal territorio per chi reitera in maniera strumentale una identica domanda di asilo già denegata, al solo fine di permanere in territorio nazionale pur non avendo
titolo. Verrà, del pari, subito rimpatriato chi presenta una nuova domanda di asilo mentre sta per essere allontanato dal territorio, al solo fine di evitare o ritardare l’esecuzione di un provvedimento di espulsione.
È previsto poi un esame più veloce tutte quelle altre volte in cui è fondato ritenere la pretestuosità della domanda: è il caso di chi chiede asilo subito dopo essersi sottratto ai controlli di frontiera o proviene da un
Paese di origine sicuro in cui è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani o ha sollevato solo questioni che non hanno attinenza con la protezione internazionale, ovvero rifiuta di farsi
identificare. D’altra parte, è previsto un procedimento immediato per chi durante l’esame della domanda compie reati di particolare gravità che ne evidenziano la pericolosità sociale.
Nella stessa ottica è previsto il proseguimento del trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, durante l’esame della domanda, se non è stato possibile procedere all’accertamento dell’identità o della
cittadinanza a seguito di trattenimento del richiedente asilo nell’hot-spot nonché il prolungamento del periodo di trattenimento nei CPR, fino a 180 giorni, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all’allontanamento

È vero che i Comuni possono beneficiare di maggiori risorse finanziarie da investire nella sicurezza urbana?

Vengono messi a disposizione dei Comuni oltre 100 milioni di euro, che potranno essere in prosieguo ulteriormente incrementati.
I Comuni interessati a realizzare iniziative in materia di sicurezza urbana, e a compiere anche eventuali assunzioni di personale della polizia locale a tempo determinato, possono accedere ad un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell’Interno con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Inoltre, vengono messi a disposizione dei Comuni 90 milioni di euro in quattro anni per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.
Grazie a questo ulteriore finanziamento, si triplica l’autorizzazione di spesa di 37 milioni di euro già prevista dal decreto-legge 14 del 2017, consentendo a diverse centinaia di altri Comuni che hanno già presentato
domanda di finanziamento, di beneficiarne con conseguente scorrimento della graduatoria dei progetti presentati.


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